Un datore di lavoro può contestare al lavoratore comportamenti contrari ai doveri che scaturiscono dal rapporto di lavoro; la contestazione disciplinare deve essere specifica, tempestiva ed immutabile.
In primo luogo, per contestare un comportamento ad un lavoratore, il datore di lavoro deve elaborare una contestazione disciplinare, in modo tale da informare il dipendente del procedimento disciplinare attivato.
Tale contestazione deve essere:
- Specifica: deve contenere il fatto avvenuto in modo preciso, chiaro e puntuale; occorre quindi indicare data, ora, luogo ed ogni informazione disponibile a rendere la descrizione del fatto contestato precisa
- Tempestiva: tra il fatto e la contestazione deve passare un breve periodo di tempo, quello necessario al datore di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie.
- Immutabile: la contestazione non può essere modificata o ritirata successivamente e il dipendente non può essere punito per motivi diversi da quelli contestati
Nel caso di ripetizione dello stesso comportamento nell’arco di due anni il datore di lavoro può contestare anche la recidiva, la quale ha funzione aggravante.
Nel momento in cui il lavoratore riceve la contestazione, si considera avviata la procedura disciplinare. Da quel momento il dipendente ha 5 giorni per presentare le sue giustificazioni, dopo di che il datore di lavoro può applicare la sanzione disciplinare, che può consistere in:
- Ammonizione scritta;
- Multa fino a 4 ore di retribuzione;
- Sospensione per un massimo di 10 giorni;
- Licenziamento per giusta causa;
Il lavoratore nei 20 giorni successivi può farsi assistere dal sindacato e promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrario, in tal caso la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del collegio.