Il Testo Unico della Sicurezza attribuisce al medico competente l’obbligo di prevenzione in collaborazione con l’imprenditore, una figura obbligata ad operare con imparzialità ai fini di tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.
I compiti del medico competente sono:
- effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori ed all’analisi dei rischi;
- collaborare con il titolare di salone nella programmazione del controllo dei rischi. Collabora alla stesura del DVR.
- informare i lavoratori sull’eventualità di sottoporsi a visita medica.
L’art.41 del TU della Sicurezza prescrive:
- la visita medica preventiva per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
- la visita medica periodica per controllare lo stato di salute del lavoratore e per esprimere il giudizio di idoneità.
Ricordiamo infine che la normativa vigente può richiedere la visita medica anche nei casi di cambi di mansione.