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Altre tredici settimane di cassa Covid

Il decreto legge 146/2021 estende la cassa integrazione Covid per un ulteriore periodo di 13 settimane, riguardanti l’arco temporale che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
A beneficiare di quella che, nell’ottica di una ripresa generalizzata, è auspicabile possa essere l’ultima tranche, sono i datori di lavoro che operano in settori non industriali e che sono tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis), dai fondi di solidarietà bilaterali (es. FSBA) e dalla Cig in deroga.
L’accesso alle ulteriori 13 settimane di cassa è soggetto a una stringente condizione: gli interessati devono essere stati autorizzati a fruire di tutte le precedenti 28 settimane previste dal decreto
Sostegni (Dl 41/2021).

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. Decreto Fiscale) introduce tra l’altro la concessione di ulteriori trattamenti di − ASO e CIGD per una durata massima di 13 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, nonchè − CIGO per le aziende del settore tessile abbigliamento e pelletteria per una durata massima di 9 settimane, da collocarsi nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
In relazione a tali ulteriori periodi non trova applicazione il contributo addizionale.

ULTERIORI SETTIMANE DI ASO E CIGD COVID-19

Il DL n. 146/2021, all’art. 11, comma 1, dispone che:

  • i datori di lavoro di cui all’art. 8, comma 2 del DL n. 41/2021 (Decreto Sostegni)
  • che sospendono o riducono l’attività lavorativa per per eventi riconducibili all’emergenza
    COVID-19; possono presentare domanda di Assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga
  • per una durata massima di 13 settimane, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane di ASO e CIGD sono riconosciute:

  • ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal DL 41/2021 (Decreto Sostegni);
  • decorso il predetto periodo autorizzato di 28 settimane.

NB Le 13 settimane previste dal DL n. 146/2021 sono aggiuntive rispetto alle 28 settimane previste dal DL n. 41/2021. I datori di lavoro hanno, pertanto, a disposizione 41 settimane di Assegno ordinario o CIGD da collocare nel periodo 1° aprile 2021 – 31 dicembre 2021.
Riguardo alle 13 settimane da richiede ai sensi del DL n. 146/2021, le stesse dovranno comunque essere collocate a decorrere dal 1° ottobre 2021 a condizione che siano state interamente autorizzate le 28 settimane previste dal Decreto Sostegni nonchè che sia decorso il predetto periodo autorizzato.

Lavoratori interessati

Le nuove tredici settimane di trattamento possono essere richieste per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del DL n. 146/2021).

Contributo Addizionale

In continuità con quanto previsto per le 28 settimane di trattamento introdotte dal DL Sostegni, anche le settimane del Decreto Fiscale non sono soggette al contributo addizionale a carico delle aziende che vi faranno ricorso.

Divieto di licenziamento

E’ previsto il blocco dei licenziamenti per tutto il periodo oggetto di richiesta delle ulteriori 13 settimane di CIGD e Assegno ordinario.

Fondi di solidarietà alternativi

Le disposizioni introdotte dal Decreto Fiscale in materia di assegno ordinario trovano applicazione anche con riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà alternativi (vedi Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato – FSBA.