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Delucidazioni sull’affitto di poltrona/cabina

Delucidazioni sull’affitto di poltrona e cabina-consulenza parrucchieri estetisti

Le esigenze emerse in questi ultimi anni nel settore estetica/acconciature, a seguito del perdurare della crisi economica che ha investito il nostro Paese, hanno portato ad elaborare un nuovo modello di gestione aziendale per i titolari di saloni di acconciature o estetica, modello mirato alla riduzione dei costi di gestione ed a minori esigenze finanziarie iniziali, che possa permettere l’avvio di un’attività imprenditoriale evitando i fenomeni di abuso.

Questo modello, di origine americana (il booth rental station) è l’affitto di poltrona/cabina, un contratto specifico in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell’immobile nel quale viene esercitata la propria attività imprenditoriale, attrezzature pertinenti incluse, ad un altro soggetto che, in veste di imprenditore in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, esercita la propria impresa nei locali concessi in affitto, a condizione che gli stessi siano conformi ai requisiti di legge (requisiti urbanistici ed igienico-sanitari compresi), verso pagamento di un determinato corrispettivo.

Si tratta di una novità, che permette di arrivare sino a quanto oggi vietato; la normativa precedente non permetteva l’affitto di parte del proprio spazio ad un lavoratore esterno dotato di partita iva. Con questa forma si perviene ad un contratto atipico riconducibile alla sub-locazione ma efficace ai fini degli adempimenti per l’avvio dell’attività (il contratto sottoscritto andrà allegato alla SCIA di avvio).

In questa sede preme sottolineare come il titolare di un’attività che intenda avvalersi di questa nuova lecita forma di collaborazione e condivisione, o abbia in previsione di farlo, debba prima di tutto sincerarsi che il proprio contratto di locazione con la proprietà preveda la SUB-LOCAZIONE, in caso contrario potrebbe ricevere il diniego da parte del locatore. Per i nuovi contratti da sottoscrivere è consigliata l’integrazione di un’apposita clausola di sub-locazione in caso di “affitto di poltrona/cabina”.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali ed amministrativi, le due parti mantengono la piena autonomia separando corrispettivi, costi ed adempimenti trattandosi di due soggetti completamente slegati dal punto di vista giuridico, senza elementi di commistione. Il corrispettivo per l’affitto di poltrona/cabina sarà fatturato ed assoggettato dal concedente ad Iva ordinaria al 22%.

Per tutti gli aspetti lo Studio resta a disposizione