Il Conai, è il Consorzio privato che ha lo scopo di perseguire il recupero ed il riciclo dei materiali di imballaggio, finalità che CONAI raggiunge mediante la raccolta del contributo ambientale. Il prelievo di tale contributo avviene all’atto della c.d. prima cessione, e cioè al primo trasferimento dell’imballaggio e opera nei confronti dei 1) produttori di imballaggi e degli 2) utilizzatori di imballaggi.
Fondamentale è definire questa seconda categoria. L’utilizzare soggetto al contributo CONAI è “l’impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci oggetto dell’attività propria” oppure “l’operatore che acquista dall’estero merci imballate e le rivende in Italia immettendo così gli imballaggi sul territorio nazionale”.
Quello che qui intendiamo sottolineare è che ai sensi dell’art.221 del D.Lgs. 152/06 sono in genere esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli utenti finali di imballaggi, ossia quei soggetti che pur acquistando merce imballata non effettuano nessuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce stessa.
La guida CONAI riporta il seguente esempio: il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività professionale è in genere soggetto escluso dagli obblighi CONAI.
Tale esclusione viene meno solo nel caso in cui l’acconciatore:
• con la merce acquistata metta in atto un’attività di commercializzazione rivendendo i prodotti acquistati imballati ai propri clienti;
• acquisti merce dall’estero immettendola nel territorio nazionale;
• acquisti imballaggi vuoti sul territorio nazionale utilizzandoli per consegnare i prodotti ai propri clienti mediante scatole o buste di carta.