L’Ispettorato del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, fornisce istruzioni pratiche riguardanti l’effettuazione delle ispezioni miranti al controllo della legittimità e regolarità dei tirocini formativi extracurriculari.
Viene precisato come il tirocinio (o stage) sia una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra soggetto ospitante e tirocinante, al fine di favorirne
• l’arricchimento del bagaglio di conoscenze;
• l’acquisizione di competenze professionali e
• l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
L’attività del personale ispettivo dovrà concentrarsi sulle modalità di svolgimento del tirocinio, al fine di verificarne la funzione finalizzata
• all’apprendimento e
• non all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
Nel caso di violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o di mancanza dei requisiti dello stesso, l’ispettore potrà ricondurre quel rapporto alla forma comune del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’Ispettorato elenca una serie di fattispecie particolarmente gravi che comportano la conversione del tirocinio, tra le quali sono comprese:
• il tirocinio attivato in relazione ad attività elementari e ripetitive;
• il tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati;
• il tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una
collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
• l’impiego del tirocinante per un numero di ore superiore per almeno il 50% a quelle
indicate nel Piano Formativo.
Oltre a tali elementi, l’Ispettorato richiama i propri funzionari a prestare particolare attenzione a quelle situazioni in cui, pur in assenza di violazioni formali delle leggi regionali, il tirocinante sia assoggettato alle medesime regole previste per la generalità dei dipendenti del soggetto ospitante, in particolar modo per quanto riguarda l’obbligo di presenza, l’organizzazione dell’orario di lavoro, la necessità di organizzare le assenze alla stregua delle ferie, con turnazioni rispetto agli altri lavoratori, ecc.
Tali fattispecie e situazioni configurano delle irregolarità tali da compromettere la natura formativa del tirocinio, rendendolo più vicino a un rapporto di lavoro vero e proprio dal punto di vista della qualificazione.
Infine, la mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione al tirocinante comporta a carico del soggetto ospitante l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.