Approfittiamo di una breve guida pubblicata da un Regolamento attuativo Comunale per ribadire le caratteristiche dell’attività di acconciatore:
- l’attività professionale di acconciatore comprende tutti quei trattamenti volti a migliorare o conservare l’aspetto fisico dei capelli nonché un trattamento estetico della barba, comprendendo anche quei servizi ad essi complementari purchè non implichino prestazioni di carattere medico; è previsto anche il semplice svolgimento di prestazioni di manicure e pedicure.
- l’attività di acconciatore può essere svolta:
- nei locali adibiti ad attività in regola con le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, dotati di specifica condizione d’uso e con ingresso igienico autonomo;
- presso il domicilio dell’esercente in presenza dei requisiti sopra citati;
- presso luoghi di assistenza e cura sulla base di convenzioni con i relativi gestori;
- presso la sede designata dal cliente nei casi di sua malattia e impedimento fisico, cerimonie o eventi.
Si precisa che NON è consentito lo svolgimento dell’attività in forma ambulante.
Agli acconciatori che vendono prodotti cosmetici, parrucche e affini, non è richiesto alcun titolo specifico.
È ammesso lo svolgimento dell’attività a fini didattici o di dimostrazione, senza compenso, previa comunicazione da inoltrare al Comune; le attività di aggiornamento nei locali dell’attività e riservate ai dipendenti devono essere svolte nei giorni di chiusura o a porte chiuse.
Per ogni sede dell’impresa deve essere designato un responsabile in possesso di idonea qualificazione professionale il quale, salvo assenze temporanee, deve costantemente garantire la sua presenza. Per assenze prolungate dev’essere indicato un sostituto.
I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e l’idoneità sanitari del personale sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e verificati dall’ATS territorialmente competente.
Il titolare deve inoltre esporre le proprie tariffe e gli orari di apertura liberamente determinati. Dev’essere comunicata al Comune la sospensione dell’attività solo se superiore a 30 giorni.