Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto “Sostegni-bis”, ha introdotto il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”.
NB. L’incentivo non trova applicazione per i datori di lavoro agricoli, per i datori di lavoro domestico e per tutti gli enti della pubblica amministrazione.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono:
Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il c.d. decreto “Sostegni bis”difatti pone come condizione essenziale per l’assunzione con il contratto in esame la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. NB Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono:
L’incentivo in esame, introdotto dal c.d. decreto “Sostegni bis”, si sostanzia:
NB Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:
Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.