Disciplina fiscale relativa agli omaggi
1 OMAGGI AI CLIENTI
- In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:
interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non supera i 50,00 euro; - nell’esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall’art. 108 co. 2 del TUIR se il valore unitario dell’omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono dati in omaggio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per entrare al cinema, carnet per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. “spese di rappresentanza”.
Queste ultime sono deducibili in misura pari:
- all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
Tanto premesso, al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare
riferimento:
- al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;
- al valore di mercato del bene.
1.2 OMAGGI AI DIPENDENTI E AI SOGGETTI ASSIMILATI
In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.
Dal lato dei dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; è oggetto della news successiva l’innalzamento dei limiti di fringe per il 2022.
1.3 ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI
Omaggi ai clienti
Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
2 TRATTAMENTO AI FINI IVA BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA DELL’IMPRESA
Per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa, la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA. L’IVA relativa agli acquisti degli omaggi, è detraibile solo in relazione all’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro, mentre per gli acquisti di beni di valore unitario superiore a 50 euro l’iva è indetraibile.
L’ampliamento del welfare aziendale – novità del nuovo Governo
È in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti-quater contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, risulta essere l’incremento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Resta presente il fringe erogabile sino ad euro 200 per il bonus carburante.
Si fa presente che si tratta di importi che il datore di lavoro può scegliere se erogare/rimborsare o meno, senza poi poter recuperare tali importi da nessuno (né Inps, né fisco etc…) quindi comportano un esborso e un costo aggiuntivo per il datore.
L’agevolazione per le aziende consiste nel fatto che tali importi sono esenti da tasse e contributi e pertanto il netto al dipendente è uguale al costo per il datore.
Nel dettaglio, per “somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche” si intendono quelle relative ad immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari (a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio), quelle per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario).
Il datore di lavoro, al fine di poter effettuare il rimborso, deve acquisire e conservare la relativa documentazione attestante le utenze, ovvero una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui vengano dichiarati dal lavoratore gli elementi necessari per identificare la spesa, quali ad esempio il numero della fattura, l’intestatario (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, il datore di lavoro deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale (anche presso altro datore di lavoro).
Viene specificato che sono rimborsabili anche le fatture che saranno emesse nell’anno 2023, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Le somme erogate a titolo di welfare andranno indicate nel cedolino mensile del dipendente percipiente.