Il Decreto Dignità cambia le regole per le assunzioni a tempo determinato!

Il Decreto Dignità introduce rilevanti modifiche:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché
• ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Ma nel dettaglio, quali sono le novità?

PRIMA NOVITA’
Innanzitutto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
• non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36 mesi) senza obbligo di causale;
• non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
– esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

SECONDA NOVITA’
Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali,
• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi);
• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

TERZA NOVITA’
Ad eccezione dei contratti di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, l’indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.

QUARTA NOVITA’
Il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi), e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell’arco di 24 mesi (anziché gli attualic36 mesi) a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.

QUINTA NOVITA’
Viene infine stabilito che l’impugnazione del contratto a tempo determinato debba avvenire entro 180 (anziché 120) giorni dalla cessazione del singolo contratto.