L’Art. 54-bis del DL50/2017 (così detta “manovrina d’estate”) stabilisce le nuove regole da seguire, per utilizzatori e prestatori di lavoro occasionale oltre che a dettarne le modalità operative. In sintesi, NON potranno ricorrere al Contratto di Prestazione Occasionale:
- utilizzatori che nei 6 mesi precedenti avevano in corso un contratto di lavoro subordinato con il committente
- aziende con più di 5 dipendenti
Con decorrenza dal 10/07/2017 è possibile operativamente accedere alla piattaforma INPS per attivare tali collaborazioni tendendo ben presente che:
- l’importo del compenso occasionale richiedibile NON può essere inferiore alla misura MINIMA fissata in euro 36, pari a 4 ore lavorative, ricordando che il costo lordo per il committente diviene pari ad euro 49,62 (la differenza sono gli oneri contributivi);
- rimane invariato l’obbligo di comunicazione ALMENO 60 minuti prima dell’avvio della prestazione;
- la durata massima annua pari a 280 ore con limite economico di euro 5.000.
Gli utilizzatori dovranno versare le somme destinate al pagamento delle prestazioni tramite modello F24 o pagamento elettronico, alimentando il così detto “portafoglio virtuale”, che costituisce un plafond da cui attingere per il pagamento del lavoro occasionale.
Il prestatore riceverà direttamente mediante accredito dall’INPS le somme ad esso abbinate.
Lo Staff resta a disposizione