Il patto di prova è l’atto con il quale lavoratore e datore di lavoro volontariamente concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova.
Ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l’esperienza lavorativa offerta ed al datore di valutare le competenze e le effettive capacità del prestatore nonché la sua attitudine a ben integrarsi nel contesto produttivo e con i colleghi. Si individua così un interesse comune delle parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto
L’assunzione del prestatore di lavoro subordinato per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità, precedente all’effettivo inizio dell’attività o, al più, contemporanea a questo momento. La ratifica del lavoratore in un momento successivo all’avvenuto inizio della prestazione non vale a sanare la nullità del patto. Non è possibile prevedere il patto in un secondo successivo contratto di assunzione, dopo che il primo è già stato firmato ed il rapporto tra le parti si è già instaurato.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso e di pagamento della connessa indennità. Al lavoratore assunto in prova spetta in ogni caso il TFR maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto corso.
Il datore di lavoro che rivendichi l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato per esito negativo della prova ha l’onere di provare l’esistenza di un valido patto di prova stipulato per iscritto e firmato in momento anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro. Il recesso intimato nel corso del periodo di prova, data la sua natura discrezionale, non deve essere motivato.
La facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate e indicate. Per il CCNL degli Acconciatori Barbieri, può essere previsto un periodo di prova della seguente durata massima:
4 mesi, liv. 1;
3 mesi per gli altri livelli.