Pubblichiamo una breve news sullo sgravio “Job Act” residuo per il 2016.
I beneficiari: datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 (ad eccezione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante).
Le condizioni: vi sono 3 sostanziali condizioni di applicazione della disposizione agevolativa:
a. il lavoratore non deve essere stato in forza nei 6 mesi precedenti a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
b. il lavoratore non deve avere già consentito in precedenti assunzioni con il medesimo datore di lavoro lo stesso beneficio o il beneficio ex L. 190/2014;
c. il lavoratore non deve essere stato in forza per lo stesso datore di lavoro (o gruppo di impresa) nei 3 mesi precedenti l’entrata in vigore della L. 208/2015
L’incentivo: l’assunzione dà diritto, per 24 mesi, all’esenzione dal versamento dei contributi del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (è esclusa dall’agevolazione la contribuzione INAIL). L’agevolazione spetta nel limite massimo annuo di euro 3.250.
L’agevolazione è riconosciuta solamente per le assunzioni a tempo indeterminato. Non rileva ai fini dell’applicazione del beneficio l’orario di lavoro contrattualmente applicato, rendendo titolati al beneficio sia i rapporti di lavoro full time sia i rapporti di lavoro part time purché a contratto a tempo indeterminato. L’INPS considera fruibile il beneficio: – in presenza di un’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, il datore di lavoro ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine
Nota importante: per l’accesso al beneficio, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che va verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, attestata dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).