Il DPR 29 settembre 1973 n.600 prevede due regimi di liquidazione dell’Iva:
- Liquidazione Iva mensile
- Liquidazione Iva trimestrale
Il Legislatore prevede l’obbligatorietà della liquidazione su base mensile solamente al superamento di determinate soglie di fatturato, soglie che a seguito delle modifiche introdotte dal DL 70/2011 art.7 comma 2 sono state innalzate ad Euro 400.000 per le prestazioni di servizi. Ne discende che per il 95% dei saloni di acconciature o estetisti la liquidazione Iva mensile non è un obbligo ma una facoltà.
Tuttavia, la nostra esperienza professionale ci porta, in presenza di determinati volumi d’affari a optare proprio per versare facoltativamente l’Iva con cadenza mensile. L’esercente acconciatore o estetista spesso non ha la piena percezione dell’Iva a debito perché inclusa nel corrispettivo da listino prezzi del salone e non ha la visione dell’Iva che può avere l’impresario edile che distintamente addebita l’iva sulla prestazione concordata; si ritrova così con importi da liquidazione trimestrali consistenti aggiungendo che il versamento dell’Iva trimestrale segue le stesse scadenze della rata INPS contributi fissi commercianti (16/02, 16/05, etcc..) e dei contributi dipendenti determinando così importanti ingorghi in F24.
La scelta della liquidazione non su base trimestrale, porta a “mensilizzare l’addebito permettendo una migliore gestione finanziaria. All’esercente il solo compito di una più attenta raccolta dei documenti contabili e la puntuale consegna per la liquidazione entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.