La nuova procedura per le dimissioni volontarie

Con la presente poniamo alla Vs attenzione la novità introdotta con decorrenza 12 marzo 2016 relativa alle modalità per la presentazione delle dimissioni telematiche.

Da tale data le dimissioni volontarie dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematica; le dimissioni presentate in maniera diversa sono inefficaci.

Il lavoratore, per presentare le sue dimissioni, potrà rivolgersi ad un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione) che avrà il compito di compilare il modulo di dimissioni, indicando la data del primo giorno di non lavoro, e inviarlo Ministero del Lavoro. Al datore di lavoro arriveranno, per mail, direttamente le  dimissioni presentate dal lavoratore.

Restano fuori dalla nuova procedura soltanto:

  • il lavoro domestico;
  • le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell’art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione;
  • le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza (che dovrà convalidare le proprie dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro);
  • le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino (che dovrà convalidare le proprie dimissioni presso la Direzione Territoriale del Lavoro);
  • le dimissioni presentante durante il periodo di prova;
  • l’interruzione anticipata del tirocinio.