L’apprendistato può essere instaurato per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni di età, ovvero 17 anni se in possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. 226/2005. Può essere previsto un periodo di prova della seguente durata massima:
– 4 mesi, liv. 1;
– 3 mesi per gli altri livelli.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro del medesimo settore deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l’interruzione dei due periodi non sia superiore a 12 mesi. La durata minima è di 6 mesi mentre la massima come segue:
• 1° gruppo, 5 anni (Acconciatore maschile e femminile, estetista, massaggiatore, operatore tricologico);
• 2° gruppo, 18 mesi (manicure e pedicure, esclusivamente estetico);
• 3° gruppo, 3 anni (qualifiche impiegatizie).
I lavoratori al termine del periodo di apprendistato vengono inquadrati a partire dal 3° livello, ad esclusione degli impiegati che vengono inquadrati a partire dal 2° livello. Per gli apprendisti del 1° gruppo la durata del contratto viene ridotta di 6 mesi a condizione che i suddetti apprendisti siano in possesso di un titolo di studio post obbligo di attestato di qualifica professionale.
Sospensione del rapporto di lavoro Nei casi di sospensione per malattia, infortunio, congedo parentale, richiamo alle armi, ecc. ovvero per crisi aziendale od occupazionale, la durata del rapporto è prorogata oltre la scadenza iniziale per un periodo pari alla sospensione, a condizione che questo abbia avuto una durata di almeno 60 giorni di calendario.
Il trattamento economico è determinato dall’applicazione di determinate percentuali sulla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento da conseguire. Tale percentuali, che partono dal 65% e arrivano al 100%, crescono proporzionalmente al crescere dell’anzianità aziendale.
La formazione che l’azienda è tenuta ad erogare all’apprendista non deve essere inferiore a 80 ore medie annue, ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, non riproporzionabile in caso di part-time. Per gli apprendisti del 1° gruppo con titolo di studio post obbligo o qualifica, la cui durata del rapporto è ridotta a 4 anni e 6 mesi, l’obbligo formativo è pari a 70 ore medie annue. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
Recesso: al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.
Part-time: L’apprendistato può essere anche a tempo parziale purché l’orario di lavoro non sia inferiore al 50% dell’orario contrattuale.