Su richiesta del’Ordine dei Consulenti del Lavoro il Ministero del Lavoro ha fornito la seguente precisazione:
Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali. Per gli adolescenti l’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.”
Ai fini della presente precisazione segnaliamo che:
- bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
- adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico
Alla luce di tali definizioni, il Ministero ritiene che solo: i quindicenni ancora soggetti all’obbligo scolastico, assunti con un contratto di apprendistato del primo tipo (per il conseguimento della qualifica, del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore), possono effettuare un orario di lavoro non superiore alle 7 ore giornaliere e 35 settimanali. Tali minori, infatti, rientrano nella definizione di “bambini” in quanto non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione. Al compimento dei 16 anni, i minori in esame potranno effettuare l’orario di lavoro previsto per gli “adolescenti”, pari a 8 ore giornaliere e 40 settimanali.