Le differenze inventariali

La presente news prende spunto dalla recente Cassazione del 18 gennaio scorso, di cui ne riportiamo un estratto, per ritornare sull’importanza del redigere l’inventario di magazzino al 31/12/N con puntualità e maggor precisione possibile.

La Suprema Corte in tema di presunzioni ribadisce come, a seguito verifiche inventariali -> si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni.

Detta presunzione non opera soltanto se è dimostrato che i beni stessi sono stati:

  1. utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
  2. consegnati a terzi in lavorazione, deposito o altro titolo non traslativo della proprietà.

Il richiamato articolo segnala come “le eventuali differenze quantitative, derivanti dal raffronto tra le risultanze contabili e consistenze delle rimanenze registrate costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo

Nonostante, le variazioni nella consistenza del magazzino non siano da porsi automaticamente in relazione a finalità di evasione dell’imposta, è pur assodato come le presunzioni da differenze inventariali siano dunque presunzioni legali, con le quali la legge dà per avvenuto un certo fatto fino a prova contraria, da fornirsi però esclusivamente con i mezzi tassativamente indicati dalla legge stessa.

A tal fine ricordiamo nel caso si proceda allo smaltimento di magazzino obsoleto (si pensi a prodotti scaduti), il titolare deve conservare o il foglio di smaltimento della ditta incaricata, oppure in caso di smaltimento effettuato direttamente dal titolare, redigere un atto notorio per la denuncia di smaltimento.