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Regimi agevolati: compensi a tirocinanti ammessi

Nell’attuale periodo, sono diverse le realtà esercenti attività di acconciatori ed estetisti che si stanno ponendo il quesito sull’opportunità o meno di poter aderire al nuove regime agevolato “forfetario” introdotto dal Governo Renzi. I requisiti oggettivi sono sinteticamente i seguenti:
• Ricavi annui non superiori ad Euro 30.000
• Non aver sostenuto spese per beni strumentali superiori ad Euro 20.000 nel triennio precedente
• Non sostenere spese per lavoro dipendente superiori ad Euro 5.000 lordi

L’adesione a tale regime comporta il passaggio ad un regime in totale esenzione Iva, o meglio l’Iva dei corrispettivi diviene un tipico ricavo d’esercizio, da non riversare alle casse dell’erario.
La domanda che si pone questo approfondimento è la seguente: i compensi erogati ai tirocinanti del salone, attivati mediante Garanzia Giovani sono considerati spese per lavoro dipendente?

Con una risposta del maggio scorso la CNA, ha puntualizzato che “l’inserimento di un tirocinante nell’impresa non rappresenta una causa ostativa alla permanenza o accesso al regime agevolato” in quanto tali tirocini non instaurano un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto nessuna preclusione per chi nel proprio salone si avvale dei tirocini formativi attivati mediante Garanzia Giovani.