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Stop ai voucher: quali alternative?

Il DL 17 Marzo 2017 con l’articolo 1, abroga definitivamente i voucher occasionali. Contestualmente, il secondo comma dello stesso articolo prevede l’istituzione di un periodo transitorio, in scadenza il 31 dicembre 2017, entro il quale i committenti potranno utilizzare, secondo le normali procedure, i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto in esame (17 marzo 2017) ma non ancora utilizzati.

Detto questo, si pone l’attenzione su quali restino le soluzioni contrattuali atipiche percorribili, dandone una sintesi nella tabella seguente:

  • lavoro intermittente: c.d. “a chiamata”; è ammesso per ogni lavoratore con lo stesso datore, per un periodo non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari;
  • collaborazione coordinate e continuativa: si concretizza in prestazioni non esclusivamente personali, non continuative le cui modalità di esecuzione non siano organizzate dal committente anche con riferimento ai luoghi e tempo di lavoro;
  • somministrazione: attivabile mediante agenzie di lavoro, ricordando che il numero di somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori in forza all’utilizzatore;
  • apprendistato I livello: età 15-25 anni, durata minimi 6 mesi massimo 3 anni (4 anni per diploma professionale quadriennale);
  • apprendistato di II livello: da 18 a 29 anni; durata minmo 6 mesi massimo 3 anni (5 anni per i profili professionali caratterizzanti il raggiungimento della qualifica artigiana);
  • apprendistato di III livello: da 18 a 29 anni; durata stabilita dal protocollo con l’istituzione formativa o l’ente di ricerca.