TFR in busta paga: facoltà dal 01 Aprile

Come previsto dalla Legge di Stabilità, è stato pubblicato il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturanda, introdotta, in via sperimentale per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018.

Preme ricordare che trattasi di una facoltà per il lavoratore, il quale è dunque libero di decidere in tal senso, mentre risulta essere un obbligo per il datore di lavoro nell’ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore.

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della quota TFR i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi.

La Qu.I.R. da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla quota maturanda mensile di TFR al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto. La richiesta di liquidazione del Qu.I.R. può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

I lavoratori interessati sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza debitamente compilata e validamente sottoscritta, utilizzando il modello, allegato al DPCM n. 29/2015.Non sussiste, comunque, alcun obbligo in capo al datore di lavoro in merito alla consegna ai propri dipendenti di tale modulo.

Non è previsto alcun termine per esercitare l’opzione. Si ritiene, pertanto, che l’istanza possa essere presentata in qualsiasi mese, fermo restando il termine di validità della stessa al 30 giugno 2018 ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente. Tale opzione, una volta esercitata, è irrevocabile fino alla predetta data del 30 giugno 2018 ovvero data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente.

Fiscalmente la quota QU.i.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d’imposta. Non concorre, invece, alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus 80 euro

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