Decreto “Sostegni Bis”: il contratto di rioccupazione

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto “Sostegni-bis”, ha introdotto il contratto di rioccupazione: un contratto a tempo indeterminato, destinato ai datori di lavoro privati, volto ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Datori di lavoro beneficiari

L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati”.
NB. L’incentivo non trova applicazione per i datori di lavoro agricoli, per i datori di lavoro domestico e per tutti gli enti della pubblica amministrazione.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Soggetti che danno diritto all’esonero

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono:

  • nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021,
  • persone in stato di disoccupazione.

Progetto individuale di inserimento

Il contratto di rioccupazione si fonda sulla riqualificazione professionale. Il c.d. decreto “Sostegni bis”difatti pone come condizione essenziale per l’assunzione con il contratto in esame la definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore disoccupato al nuovo contesto lavorativo. NB Il progetto individuale di inserimento dura 6 mesi.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono:

  • in linea con quanto previsto dall’articolo 2118 del codice civile, recedere dal contratto dando regolare preavviso.
  • non recedere dal contratto. In tal caso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo in esame, introdotto dal c.d. decreto “Sostegni bis”, si sostanzia:

  • nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
  • per un periodo massimo di 6 mesi,
  • nel limite di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

NB Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Condizioni per l’accesso all’esonero

Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:

  • il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.