Incentivi alle assunzioni: quali opportunità per il 2017

Nel 2017 sono venuti meno una serie di incentivi alle assunzioni che, per diversi aspetti, si sono rivelati efficaci per l’occupazione e per la rioccupazione dei lavoratori (es: esonero contributivo biennale, agevolazioni sulla mobilità…) Accanto ad alcune agevolazioni degli anni precedenti, valide anche quest’anno, il legislatore ne ha previste di nuove con la legge di Bilancio 2017 e con due decreti direttoriali emanati a dicembre 2016. Quali i reali vantaggi per i datori di lavoro?

Incentivo occupazione Giovani

Con questo incentivo, per molti versi molto simile a quello già previsto negli anni scorsi, si cerca di favorire l’occupazione a tempo indeterminato anche a tempo parziale, o attraverso un contratto di apprendistato professionalizzante, o un rapporto a termine di durata almeno semestrale (con beneficio ridotto) dei soggetti “under 29” profilati in Garanzia Giovani: per incentivare le assunzioni effettuate nel corso del 2017 viene previsto un bonus contributivo (non più economico!) pari ad un massimo di 8.060 euro (di durata annuale) sulla quota di contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. La cifra appena citata, come detto, rappresenta un massimo e non è cumulabile con altre agevolazioni di natura economica e contributiva.

Dalla Legge di Bilancio 2017

La legge n. 232/2016 privilegia le assunzioni a tempo indeterminato realizzate dai datori di lavoro che hanno ospitato percorsi di alternanza scuola-lavoro di giovani e che, successivamente, hanno acquisito il titolo di studio: il tutto è subordinato al fatto che debbono aver frequentato almeno il 30% delle ore previste dal programma e che la stipula del contratto avvenga entro i sei mesi successivi al raggiungimento del titolo di studio. Il beneficio, pari ad un massimo di 3.250 euro sulla quota di contributi a carico del datore di lavoro, anche qui con esclusione dei premi INAIL, sarà riconosciuto per un triennio.

Le altre agevolazioni fruibili

Sul “mercato delle opportunità ” restano altre agevolazioni rispetto alle quali il Legislatore non è intervenuto: ci si riferisce alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori in NASPI (20% dell’indennità non ancora percepita), alle assunzioni a termine o a tempo indeterminato degli “over 50” disoccupati da almeno dodici mesi o delle donne prive di occupazionale da ventiquattro mesi o sei in zone ad alto tasso di disoccupazione (sgravio contributivo del 50% rispettivamente per un massimo di dodici o diciotto mesi). Inoltre, riprende sicuramente vigore l’apprendistato professionalizzante che, nella versione del D.L.vo n. 81/2015, torna a farsi preferire per una serie di motivi (es: la contribuzione agevolata di riferimento per tutto il periodo formativo, la possibilità di retribuire il lavoratore fino a due livelli in meno rispetto a quello finale o in percentuale “a salire ” con il decorrere dell’anzianità, la possibilità di risolvere il rapporto al termine del periodo formativo…).