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La gestione dei rifiuti pericolosi

I rifiuti speciali pericolosi, da smaltire nei centri estetici e nei saloni di acconciature, sono solo quelli elencati nell’allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/06 ed in maniera chiara ed esaustiva nella recente legge 214/2011 art. 40 comma 8 “Riduzione degli adempimenti delle imprese” facente parte del decreto cosiddetto “Salva Italia”.

Precisamente vengono identificati con il codice CER 180103 (Codice Europeo dei Rifiuti)  i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo che sono esclusivamente: aghi, siringhe, lame, vetri, lancette, pungi dito, testine di rasoi e bisturi monouso. Solo l’imprenditore che produca tali rifiuti è obbligato a seguire l’iter per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.

Il recente Decreto Salva Italia ha previsto un sistema di semplificazione anche in materia di smaltimento dei rifiuti per i centri estetici, acconciatore, tatuaggio che producono i suddetti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

Restano le due modalità per smaltire tali rifiuti:

  1. a) trasportando i rifiuti pericolosi in conto proprio, massimo fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente (attenzione per tale trasporto non può essere utilizzata l’autovettura di proprietà);
  2. b) oppure si possono avvalere dell’ausilio di aziende specializzate e autorizzate al trasporto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

In entrambi i casi non c’è più l’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti ma rimane l’obbligo della sola compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei Formulari di trasporto.

Tali Formulari (da vidimare presso la Camera di Commercio) sono gestiti e conservati con modalità idonee all’effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal D.Lgs 152/2006 e la conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività.

 1. modalità di smaltimento in proprio

 

– iscrizione, attraverso una comunicazione, alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali, che rilascia il relativo provvedimento entra 30 giorni (diritto annuale di iscrizione € 50 + € 168 alla prima iscrizione per concessione governativa).

– comunicazione del titolare che deve dichiarare: la sede dell’impresa, l’attività dalla quale vengono prodotti i rifiuti, le caratteristiche e la natura dei rifiuti stessi, gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, copia del versamento del diritto annuale di registrazione all’Albo Gestori Ambientali

2. modalità di smaltimento attraverso aziende specializzate e autorizzate

 – individuare le aziende che effettuano i servizi di smaltimento reperibili negli elenchi delle aziende autorizzate depositati presso gli uffici della Provincia di appartenenza.

Sanzioni

Si ricorda infine come previsto dall’articolo 256 del Testo Unico Ambientale
che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito: con la pena dell’arresto da 6 (sei) mesi a 2 (due) anni e con l’ammenda da ( 2.600 €) duemilaseicento euro  a ( 26.000 €) ventiseimila euro  se si tratta di rifiuti pericolosi.