Lo strumento dei VOUCHER

Il lavoro occasionale accessorio è una fattispecie contrattuale peculiare, caratterizzata da prestazioni di lavoro non riconducibili ad un normale contratto di lavoro, svolte in modo discontinuo e saltuario, che si fonda su un sistema di pagamento della retribuzione attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro).

Ad oggi il ricorso a tale sistema è esteso a tutti i settori produttivi ed è vincolato al solo requisito oggettivo del limite reddituale: il lavoratore non potrà percepire una somma totale superiore ai 5.000 euro nel corso di un anno solare oltre al limite per ogni singolo committente che non deve superare i 2.000 euro.

Vantaggi:

1) comune ad entrambi i soggetti coinvolti: la possibilità di svolgere attività lavorativa occasionale di tipo accessorio in maniera legale;

2) per il committente: – la possibilità di beneficiare di prestazioni lavorative, coperte da assicurazione Inail e contribuzione Inps, senza avere l’onere di stipulare un contratto  e godendo di un ridotto onere contributivo e assicurativo (il costo orario è pari a 10 euro lordi, di cui 7,50 euro sono incassati dal lavoratore);

3) per il lavoratore: – totale esenzione dalle imposizioni fiscali sulle somme percepite a titolo di lavoro accessorio; – conservazione dello status di disoccupato o di inoccupato; – cumulabilità con i trattamenti pensionistici di cui il lavoratore sia eventualmente titolare e compatibilità con i versamenti volontari; – accantonamento previdenziale presso l’Inps e copertura assicurativa presso l’Inail.

Il valore netto finale in favore del prestatore è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione. Le modalità di acquisto previste sono tre: -buoni cartacei (da richiedere e prenotare presso le sedi territoriali di interesse dell’Inps); -buoni telematici (richiesti sul sito Inps); -acquisto in poste, banche o tabaccherie convenzionate. La procedura di gestione varia a seconda della modalità si acquisto.

Fondamentale aver ben presente che il ricorso al sistema dei voucher consente di operare in pieno rispetto della normativa solamente in presenza della corretta comunicazione preventiva di utilizzo di tale sistema.

Nb: sanzioni in caso di utilizzo improprio del sistema dei voucher: nel caso in cui il committente non abbia effettuato la comunicazione preventiva connessa all’attivazione delle prestazioni di lavoro accessorio, il personale ispettivo procede ad irrogare la maxi-sanzione per lavoro nero, in quanto il rapporto di lavoro risulta effettivamente sconosciuto alla P.A. perché privo di ogni altro obbligo comunicativo. Tale sanzione è pari a un importo che va da un minimo di 1.950 euro ad un massimo di 15.600 euro, più 195 euro per ogni giorno di occupazione irregolare.

Voucher orari: l’introduzione della disposizione secondo cui i voucher devono essere “orari” ha la finalità di scongiurare quei comportamenti fraudolenti in cui con un unico voucher veniva remunerata una pluralità di ore ovvero addirittura più giornate. Il Ministero ha precisato che, nel caso in cui, a fronte di un periodo di prestazioni di lavoro accessorio comunicate preventivamente all’INPS, vi sia assenza di corresponsione di voucher per alcune ore, non potrà essere irrogata la maxi sanzione per lavoro nero, in considerazione dell’avvenuta comunicazione preventiva obbligatoria. Tuttavia, appare necessario, secondo il Ministero, operare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.